Pur restando una pratica vietata in condizioni normali, la dispensazione in assenza di prescrizione è possibile, sulla base del DM 31 marzo 2008, in caso di estrema necessità ed urgenza, quando il farmaco sia necessario per non interrompere il trattamento di una patologia cronica; quando sia necessario per non interrompere un ciclo terapeutico; quando sia necessario per proseguire dopo la dimissione una terapia instaurata in ospedale. Da questa possibilità restano esclusi i medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/1990, indipendentemente dalla sezione in cui siano inseriti e quelli assoggettati a prescrizione medica limitativa (si tratta dei medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Inoltre i farmaci dispensati in urgenza non possono essere posti a carico del SSN. Per poter procedere alla dispensazione d’urgenza è però necessario che sussistano alcune condizioni che testimonino che il medicinale richiesto sia stato a suo tempo prescritto, che variano a seconda dei casi.
Se si tratta di un medicinale per patologia cronica, la dispensazione è ammessa se in farmacia sono presenti ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto; se il paziente ha un documento rilasciato dall’autorità sanitaria o sottoscritto dal medico curante attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco; se esibisce una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni (in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un’annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione); se il farmacista ha conoscenza diretta dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso. Quando dai documenti esibiti non emerga l’indicazione del medicinale, ma soltanto della patologia, il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. Non è ammessa la dispensazione di medicinali iniettabili con la sola esclusione dell’insulina.
Qualora il paziente necessiti di non interrompere un trattamento, per esempio una terapia antibiotica, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento come, per esempio, presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancor a in trattamento con il medicinale richiesto; esibizione di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato. Il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. Non è ammessa la dispensazione di medicinali iniettabili con la sola esclusione degli antibiotici in flacone monodose.
Qualora la richiesta risponda alla necessità di proseguire un trattamento avviato in ospedale, Il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti, dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. In tal caso è ammessa anche la consegna di medicinali iniettabili.
Infine si ricorda che il farmacista, è tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, tranne il caso di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurar e la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.
Il farmacista è tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura. A tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.
In farmacia deve essere presente un registro dove annotare la consegna dei farmaci effettuata in urgenza, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle sopra riportate, che ha dato luogo alla consegna del farmaco, allegando, nei casi in cui è prevista, la dichiarazione di assunzione di responsabilità del cliente.
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